Ordinanza n. 471 del 1991

 

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ORDINANZA N. 471

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439 e 442 del codice di procedura penale promosso con l'ordinanza emessa l'8 febbraio 1991 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Staffiere Giovanni ed altri iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale di Reggio Emilia con ordinanza in data 8 febbraio 1991 (r.o. n. 335 del 1991) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439 e 442, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono che il P.M., quando non consente alla richiesta di rito abbreviato debba enunciare le ragioni del suo dissenso, e nella parte in cui non prevedono che il giudice quando a dibattimento concluso ritenendo ingiustificato il dissenso del P.M., possa applicare all'imputato la relativa riduzione di pena;

che il giudice a quo ravvisa la violazione dell'art. 3 della Costituzione nell'ingiustificata disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra imputato tratto a giudizio con rito ordinario e imputato tratto a giudizio con rito direttissimo, rispetto al quale, per effetto della sentenza n. 183 del 1990 di questa Corte, è possibile applicare, da parte del giudice del dibattimento, la riduzione di pena prevista dall'art. 442 comma 2 del codice di procedura penale;

che l'asserita violazione degli altri parametri costituzionali non è motivata in ordine al requisito della non manifesta infondatezza;

che non si sono costituite le parti né ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che, con sentenza n. 81 del 1991, questa Corte ha già dichiarato, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nelle parte in cui non prevede che il giudice, quando a dibattimento concluso ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2, dello stesso codice;

che le questioni sollevate vanno pertanto dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439 e 442 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, del Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.